UN QUIZ PRIMA DEL CLICK

Consigli pratici, non richiesti, ai parlamentari

Nelle ultime ore alcuni parlamentari hanno gridato allo scandalo per un passaggio ritenuto pressoché “eversivo” nel testo di conversione del DL 19/24 (c.d. “emendamento 44.018 Malagola”, in realtà condiviso da ampie rappresentanze), di disciplina di azioni del PNRR. Si tratta di un passaggio dedicato ai “consultori” che, secondo la Missione 6 del PNRR varata dal Governo Conte, saranno parte integrante delle “case di comunità”, cioè la nuova articolazione territoriale della sanità italiana. Dovrebbe essere noto che, i “consultori”, secondo le leggi 405/75 e, soprattutto, 194/78 dovrebbero essere preposti al sostegno delle donne che, volontariamente (dunque, per la loro libera autodeterminazione, che tanto sta a cuore a chi scatena le polemiche…), chiedono aiuto rispetto alla gestazione. C’è un principio che dovrebbe trovare tutti d’accordo: anche guardando il tema dal punto di vista della libertà di scelta delle donne, la stessa 194 ritiene che ogni gestante debba avere una scelta in più.

Comunque, carissimi parlamentari, prima di votare con il vostro click dallo scranno di Montecitorio, vi proponiamo il più classico dei giochi enigmistici:

“TROVA LA DIFFERENZA”

Em. 44.018

al DL 19/24

(PNRR)

Legge 194/78 (Tutela della maternità)

Art. 2, c. 2

Legge 405/78

(Istituzione consultori)

Art. 2, commi 1 e 2

Art. 118, ultimo comma,

Costituzione

Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell’ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri, anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.

 

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

 

I consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite”. Tali consultori adempiono alle funzioni mediante convenzioni con le unità sanitarie locali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Come è andato il quiz? È davvero eversione?