Eutanasia, le ragioni del no. Il referendum, la legge, le sentenze – Aggiornamento con gli emendamenti approvati in commissione

Premessa. Eutanasia, le ragioni del no. Il referendum, le legge, le sentenze https://www.edizionicantagalli.com/shop/eutanasia-le-ragioni-del-no/ (d’ora in avanti denominato ‘libro’) è stato pubblicato nel novembre 2021. Resta valida la parte del volume, che contiene la lettura articolo per articolo del testo Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, risultante dall’unificazione delle proposte di legge C. 2 d’iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino: la trattazione si basa sull’articolato, di cui è relatore l’on Alfredo Bazoli, alla stregua del quale si è avviata la discussione nelle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera. Durante l’iter il relatore ha proposto, e le Commissioni hanno accolto, emendamenti al testo (d’ora in avanti denominato ’t.u.’), che è stato approvato in sede referente nella seduta del 9 dicembre 2021: su di esso il 13 successivo è iniziato l’esame in Aula.

Il relatore ha qualificato come migliorative le modifiche introdotte: “c’è stato una grande sforzo di mediazione fra le diverse sensibilità. Sono state accolte molte delle sollecitazioni, provenienti in larga parte dal centrodestra. Sono stati inseriti criteri molto precisi per accedere alla cosiddetta “morte volontaria medicalmente assistita”, mettendo degli argini alla pratica dell’eutanasia[1]. Di questo avviso paiono essere, fra gli altri, il presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick – “Chi si oppone a una legge condivisa, che limiti il suicidio assistito ai casi indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019 rischia di ottenere l’effetto contrario a quello desiderato, spianando la strada all’eutanasia attraverso il referendum[2] – e La Civiltà Cattolica, che assegna al t.u. “funzione di argine di fronte a un eventuale danno più grave[3]. Quel che segue costituisce un aggiornamento dei capitoli da 3 a 8 del libro da noi curato, per verificare se è proprio così. Per rendere evidenti le rettifiche apportate, il testo aggiunto viene posto in grassetto, mentre quanto soppresso è cancellato.

1. Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

L’on Bazoli cita la nuova stesura dell’art. 1 come esempio di “buona mediazione” proprio perché “alla ‘patologia irreversibile’ è stata aggiunta una nuova precondizione, la ‘prognosi infausta’. In pratica non basta che una patologia non sia curabile, ma occorre che sia a uno stato terminale”[4]. Ma nella nuova formulazione non compare alcun riferimento allo stato terminale nel quale dovrebbe versare la persona da sottoporre al trattamento di fine vita: a differenza di quanto sostiene il relatore, il soggetto con patologia tumorale a lenta evoluzione corrisponde senza incertezze ai requisiti di avere una patologia irreversibile con prognosi infausta, ma questo non vuol dire necessariamente essere prossimo alla morte. Compare invece fin dal primo articolo l’espressione “condizione clinica irreversibile”, che nella originaria stesura comunque già esisteva, all’art. 3. Il che comporta il riferimento a una grave disabilità o alla non autosufficienza correlata all’età: tale espressione certamente non migliora, anzi conferma i rischi derivanti dalla prima versione del t.u. e richiama la categoria degli unfit[5], in quanto tali da espellere dal corpo sociale.

Ha avuto giustificato risalto mediatico la vicenda di ‘Mario’, nome-schermo di un grave disabile che, con più interventi su quotidiani nazionali, ha chiesto il suicidio assistito, evocando l’applicazione della sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale. Dopo il diniego dell’ASUR-Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche e due distinti provvedimenti del Tribunale di Ancona, il 23 novembre 2021 il Comitato etico dell’ASUR ha reso il parere, come a esso richiesto: il parere è stato presentato dai media come un via libera alla procedura di fine vita, ma la lettura integrale non autorizzava questa conclusione (sul punto https://www.centrostudilivatino.it/suicidio-assistito-chi-mai-lo-ha-autorizzato/). Intanto perché, nella confusione normativa attuale, descritta al cap. 7 del libro, se un qualsiasi Comitato etico avesse “autorizzato” un suicidio assistito avrebbe violato la legge: infatti sarebbe andato oltre le competenze che le varie disposizioni gli riconoscono; queste, al massimo, consentono un semplice parere consultivo nelle more dell’attuazione della c.d. ‘legge Lorenzin’ e dell’individuazione per via legislativa degli ‘organismi terzi’ di cui alla sentenze n. 242/2019 della Consulta. E poi perché, chiamato dal Tribunale di Ancona a verificare la sussistenza nel caso specifico delle condizioni previste dalla Corte costituzionale con la c.d. sentenza Cappato, a proposito del requisito della sofferenza intollerabile il Comitato parlava di un ‘elemento soggettivo di difficile interpretazione’, di difficoltà nel ‘rilevare lo stato di non ulteriore sopportabilità di una sofferenza psichica’, e di ‘indisponibilità del soggetto ad accedere ad una terapia antidolorifica integrativa’.

Mentre quest’ultimo aspetto si pone in contrasto col requisito della Corte costituzionale, relativo al carattere pregiudiziale della pratica della terapia del dolore rispetto a qualsiasi trattamento di fine vita, la sofferenza intollerabile era qualificata e ancorata a un dato psicologico e soggettivo. Confermato pertanto che il Comitato etico dell’ASUR non ha ‘autorizzato’ alcun suicidio assistito, resta lo sconcerto – sulla base della lettura del parere – della percezione di uno sforzo comune teso a togliere la vita a un grave disabile: la cui sofferenza di ordine psicologico merita aiuto e affiancamento, non l’individuazione della sostanza più idonea a ucciderlo. È evidente che il vigore quale autonomo presupposto per la MVMA dell’espressione “condizione clinica irreversibile” ‘risolverebbe il problema’ nel modo al tempo stesso più semplice e più cinico.

Va rimarcato che la medesima espressione – “condizione clinica irreversibile” – è ritenuta di tale peso da essere qui anticipata rispetto alla menzione contenuta all’art. 3 co. 2 lett. a) quale condizione per la MVMA, se cagiona “sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili”: dunque, la risposta dell’ordinamento a persona che si trova non in uno stato terminale, bensì in una condizione che percepisca soggettivamente come non tollerabile, è non già il sostegno psicologico e l’assistenza sanitaria necessari, bensì la morte procurata.

2. Articolo 2 (Definizione)

  1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione sotto il controllo del Servizio Sanitario Nazionale, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5.
  2. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere.
  3. Le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato; b) tutela della qualità della vita fino al termine; c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.

Se il co. 1 è identico alla versione originaria, il co. 2 anticipa tale e quale, senza che se ne colga la ragione, il contenuto del co. 1 dell’art. 3, a proposito della capacità di intendere e di volere della persona sottoposta a MVMA, su cui nel libro cf. Cap. 4, §§ 4 e 5.

Il co. 3 appartiene al novero delle dichiarazioni di intenti che mascherano una realtà orientata nel verso diametralmente opposto, sulla scia dell’art. 1 co. 1 e co. 2 della legge 22 maggio 1978 n. 194, che ha introdotto in Italia l’aborto ‘legale’. Riprendiamoli: “1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. 2. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite”. Come prevedibile, e come in concreto a suo tempo previsto[6], in oltre 40 anni di applicazione la 194 ha tutelato “la vita umana dal suo inizio” rendendo possibile milioni di aborti, ha disconosciuto il valore della maternità e ha costituito uno degli strumenti di controllo delle nascite.

Chi sostiene l’approvazione del t.u. sulla MVMA è chiamato a spiegare perché, invece di inserire nuovamente in norme di legge quello che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fare sulla base della norme che ne disciplinano la funzionalità, e cioè garantire, come prescrive la lett. c), “adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia”, non si indirizzano risorse ed energie verso la copertura finanziaria delle cure palliative, contenuta in limiti risibili pur se regolate per legge dal 2010, sia del sostegno degli informal caregiver, come spiega il Cap. 10 del libro. Le espressioni contenute alle lett. a) e b) costituiscono la riproposizione, mutatis mutandis, delle dichiarazioni di intenti della 194: la dignità ha profondità ed estensione non comparabile con l’autonomia[7], mentre “tutela della qualità della vita” indicato quale “principio fondamentale” dà a intendere che vita degna di essere vissuta sia solo quella qualitativamente apprezzabile.

3. Articolo 3 (Presupposti e condizioni)

1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili.

2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:

a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante e dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile o a e con prognosi infausta oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili;

b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente;

c) essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.

Il co. 1 dell’art. 3 avverte l’esigenza di sottolineare che la richiesta di porre termine alla propria vita debba costituire esito di una scelta pienamente consapevole e responsabile: già l’art. 1 al co. 1 aveva precisato che la richiesta di “di porre fine (…) alla propria vita” debba essere volontaria e autonoma, e più oltre l’art. 4 ribadirà al co. 1 che “la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita”. Ancora, l’art. 8 esclude la punibilità per la morte procurata prima dell’approvazione della legge in esame purché, fra l’altro, “la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata”. La compulsiva reiterazione non soltanto del medesimo concetto, perfino negli stessi termini, punta a rendere chiaro che per il Legislatore la determinazione del suicidio assistito deve essere ferma, ma ciò si pone in evidente contrasto con la tragicità del quotidiano, che vede chi versa in condizioni di salute difficili alternare momenti di disperazione ad altri di speranza, in contesti di vita e di aiuti materiali variabili e condizionanti. Nella legge, come nell’esistenza quotidiana, ripetere più volte l’identica affermazione non depone bene, e anzi dà l’idea di una scarsa convinzione.

Lo schema continua a essere quello della legge n. 194/1978, che all’art. 5 co. 1 mostra una presa in carico della gestante in difficoltà, allorché impone al consultorio “di esaminare con la donna (…) le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto”.

44 anni di vigore della legge italiana sull’aborto attestano la continuativa disapplicazione di questa disposizione: la procedura abortiva si è sempre esaurita, dopo la richiesta da parte della donna, nel rilascio da parte del medico o del consultorio, del certificato per l’ivg. Negli ultimi anni la banalizzazione dell’iter è giunta a saltare a piè pari pure questa fase, grazie alla diffusione delle varie tipologie di pillole abortive, fruibili anche dalle minorenni senza prescrizione medica e senza conoscenza da parte dei genitori (cf. https://www.centrostudilivatino.it/ru-486-esito-coerente-della-194-e-dellaborto-come-diritto/).

Quel che accade da quasi mezzo secolo sul fronte delle difficoltà esistenti all’inizio della vita è destinato a riproporsi al termine: sarà sufficiente la richiesta, della quale verrà presunta la consapevolezza e la determinazione dell’interessato, senza che a nessuno venga chiesto conto dell’aver fornito adeguata informazione, anche perché il t.u., pur stabilendo nel nuovo co. 4 dell’art. 4 (cf. ultra), che essa compete genericamente “al medico”, fissa modalità di verbalizzazione assai formalistiche (cf. ultra, sub art. 5).

È poi grave che l’avvenuta sottoposizione alle cure palliative non costituisca un requisito pregiudiziale per la MVMA, se basta dichiarare che quelle cure sono state rifiutate, come già risultante dalla stesura originaria (cf. Cap. 5 § 5 del libro): questo costituisce uno dei non pochi elementi di differenza rispetto a quanto previsto dalla sentenza costituzionale n. 242/201, secondo la quale “il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire, infatti, “un pre-requisito” della scelta, il seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente” (come già prefigurato dall’ordinanza n. 207 del 2018)”.

Poiché, come già rilevato, la legge n. 38/2010 non ha avuto finora adeguato finanziamento, e pertanto non esiste la fruizione omogenea di cure palliative sull’intero territorio nazionale, è ragionevole concludere che in applicazione di questa disposizione, se il t.u. fosse approvato, la richiesta di MVMA coinciderà con la sottoscrizione di un modulo preconfezionato, nel quale l’interessato dichiari di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 e di rifiutare le cure palliative (anche perché l’istanza di esservi sottoposto nella gran parte dei casi non potrebbe avere seguito).

Il 31 dicembre 2021 la SIAARTI-Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva ha pubblicato sul proprio sito un documento (https://www.siaarti.it/news/622309) riguardante il trattamento per i “pazienti con quadri clinici severi correlati a Covid-19 che rifiutano il ricovero in Terapia Intensiva e/o di sottoporsi a trattamenti di supporto vitale giudicati utili e appropriati dai curanti”. Premesso che, in base alla legge n. 219/2017 e al Codice medico deontologico, “nessun trattamento sanitario può essere imposto a chicchessia, anche se il trattamento diagnostico o terapeutico proposto sia per lui/lei un trattamento ‘salva vita’ (…)  la relazione con il paziente non può però ridursi ad avere le caratteristiche di un atto di tipo meramente burocratico, cioè una semplice presa datto” della volontà del paziente, quale che essa sia e quali che siano le sue motivazioni”.

Il documento aggiunge: “La tensione per offrire chance di vita e di salute, sempre orientata a valutare con attenzione la proporzionalità delle cure, richiede a tutti noi lo sforzo di spiegare e motivare: 1) per tempo, 2) con la massima attenzione e rispetto, 3) in modo chiaro, veritiero e documentato e, se le circostanze lo consentono, 4) con ragionevole insistenza e in modo ripetuto, lindicazione e lutilità dellimpiego di trattamenti di supporto vitale (ivi compresa, se clinicamente appropriata, la ventilazione invasiva). È opportuno sottolineare come questi siano, sia sul piano etico sia su quello deontologico, comportamenti irrinunciabili per il medico, e che essi riguardano tutti i curanti coinvolti nelle cure al paziente (e, dunque, non solo lintensivista)”. La conclusione è che “per quanto le circostanze possano essere difficili e faticose, al rifiuto ripetuto e ostinato del paziente non deve far seguito il suo abbandono”. Deve piuttosto essergli sempre garantito un adeguato livello di cure e, qualora necessario, la loro rimodulazione in chiave palliativa”.

Sarebbe interessante comprendere se le equilibrate e prudenti valutazioni di SIAARTI siano condivise dal Parlamento italiano, in particolare da coloro che, al suo interno, sostengono il t.u. in esame. Se non lo fossero, si manifesterebbe un contrasto fra chi rappresenta i medici intensivisti, oggi impegnati in prima linea sul fronte della pandemia, e chi rappresenta il popolo italiano: i primi protesi a garantire la sopravvivenza dei contagiati “con quadri clinici severi”, nonostante siano riottosi alle cure, i secondi propensi a abbandonarli al loro destino, sulla base della pregressa scelta di non vaccinarsi. Se invece i sostenitori del t.u. condividessero il documento SIAARTI, si manifesterebbe un contrasto fra i medesimi parlamentari, pronti al varo di una legge che considera un diritto la richiesta di MVMA, se espressione di una volontà liberamente formata, e contestualmente ostili al rispetto della volontà del no vax contagiato, pure in tesi liberamente formata.

4. Articolo 4. (Requisiti e forma della richiesta)

1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata previste dallarticolo 602 del codice civile. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà.

2. Nel caso in cui le condizioni della persona del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque dispositivo idoneo che le gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni.

3. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico ovvero a un medico di fiducia.

4. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

La modifica più significativa apportata dagli emendamenti approvati dalla Commissioni riunite è, al comma 2, la sostituzione della “persona” al “malato”, quale soggetto autorizzato a presentare la richiesta di MVMA: una sostituzione coerente con la scelta dei proponenti di accontentarsi della sussistenza del requisito della condizione clinica irreversibile, in alternativa a quello della “una patologia irreversibile e con prognosi infausta”. Come si diceva sopra, è portatore di “una condizione clinica irreversibile”, anche un grave disabile o una persona assai avanti negli anni.

Appartiene invece al novero delle affermazioni generiche il contenuto del co. 4, per quanto già illustrato a proposito dell’art. 3: poiché, sulla base della disciplina contenuta all’art. 6, anche per la MVMA il territorio dei medici, come già per l’aborto, viene diviso a metà – obiettori da un lato, non obiettori dall’altro -, il medico cui la richiesta verrà presentata sarà certamente un non obiettore, e quindi, come è avvenuto finora per l’aborto, tenderà a ridurre a una formalità gli adempimenti che gli vengono prescritti, senza peraltro che dalla loro inosservanza derivi alcuna conseguenza. In conformità con quanto accade per il ricorso alle cure palliative, l’assistenza psicologica – essenziale in queste vicende – non ha alcuna connotazione pregiudiziale.

5. Art. 5. (Modalità)

1. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all’atto del decesso.

2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all’articolo 4 redige un rapporto sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo inoltra al Comitato di valutazione per letica nella clinica di cui all’art. 7 territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.

3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata.

4. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione.

5. Il Comitato per la valutazione per letica nella clinica, entro trenta sette giorni dal ricevimento della richiesta, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e lo trasmette al medico richiedente ed alla persona interessata. Ai fini della espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l’equipe sanitaria per una audizione e può altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, al domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.

6. Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al Comitato per la valutazione clinica e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiesto, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.

7. Ove il parere sia favorevole il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria locale Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che deve dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica.

8. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere.

9. La richiesta, la documentazione ed il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato.

10. Il medico presente all’atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad ac- certare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui all’articolo 3.

11. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

Il co. 8 di quest’articolo è la norma-chiave dell’intero t.u., quella che ne esprime nel modo più esplicito l’ispirazione e la finalità. Stabilisce che, nella remota eventualità che un medico che – come si è detto e come si vedrà ultra – non può non essere non obiettore, quindi in tesi orientato ad accogliere la richiesta di fine vita, non ravvisi la sussistenza dei presupposti per cagionare la MVMA, ovvero nell’altrettanto remota ipotesi che la struttura di apposita istituzione qual è il Comitato per la valutazione clinica esprima parere contrario, comunque l’interessato possa adire, nel termine di sessanta giorni dal parere stesso, “il giudice territorialmente competente”.

La prima osservazione attiene alla non-necessità di una norma del genere: poiché gli atti che vengono in rilievo, in quanto inscrivibili nelle categorie delle volontà espresse da una Pubblica Amministrazione, sarebbero comunque impugnabili da chiunque vanti un interesse legittimo davanti al competente Tribunale Amministrativo, in base all’art. 7 del Codice del processo amministrativo di cui al d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e nel consueto termine di decadenza di sessanta giorni. Il primo significato di una specifica normazione processuale è quindi individuabile nella probabile modifica della giurisdizione, da amministrativa ad ordinaria, per quanto è dato dedurre dal contesto, con relativi dubbi di costituzionalità in relazione all’art. 103 Cost., che assegna invece agli “organi di Giustizia Amministrativa” “la tutela nei confronti della pubblica amministrazione”.

La lettera del co. 8 appare inoltre finalizzata a ridurre – a dispetto di quanto possa apparire a una prima lettura – il perimetro della tutela giurisdizionale, che per un primo aspetto verrebbe riservata non già a tutti i soggetti che possano vantare voce in capitolo rispetto alla morte procurabile, ma solo al soggetto che ne fa istanza; per un secondo aspetto, essa sembra venire limitata ai casi di diniego, con la conseguente non impugnabilità dei pareri e delle decisioni sanitarie-amministrative che diano invece corso all’assistenza suicidiaria. Anche per tali profili sorge un serio dubbio di compatibilità con gli art. 24 e 103 della Costituzione, i quali, come noto, garantiscono a “tutti” la possibilità “di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” rispetto a ogni attività “della Pubblica Amministrazione”.

La disposizione è dunque particolarmente grave, oltre che di dubbia costituzionalità, perché:

  1. riconosce alla MVMA connotato di diritto esigibile, quale logico effetto della formale previsione del ricorso al giudice ordinario, cui corrisponde il dovere del Servizio sanitario nazionale di conferire la morte a una persona, in aperto contrasto con le finalità istitutive del Servizio medesimo. L’art. 1 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale sancisce infatti che “Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”. Nel t.u. la “condizione clinica irreversibile” è presupposto per “promuovere” il decesso invece che la salute;
  2. norma in via ordinaria quello che, in base alla sentenza costituzionale n. 242/2019, rappresenta una eccezione. Come è precisato nel libro al Cap. 12 § 10, con quella sentenza la Consulta “ha tolto validità al divieto dell’aiuto al suicidio in un caso particolarissimo, quasi trasformandosi in un giudice per un caso peculiare, estendendo in modo discutibile la rinuncia alle cure di sostegno vitale previste dalla legge n. 219/2017 (…) Su questo apparato normativo si innesta il ragionamento della Corte che ha dichiarato conforme al dettato costituzionale solo ed esclusivamente il tipo di comportamento serbato in occasione dell’uccisione di Fabiano Antoniani (il noto d.j. Fabo). Ritenendo equivalente alla sedazione palliativa profonda la condotta che conduce direttamente alla morte del paziente affetto da una patologia irreversibile fonte di sofferenze insopportabili, la Corte ha escluso che questa condotta sia punibile”. Il t.u. trasforma l’eccezione in regola;
  3. costituisce un pesante condizionamento per il medico e per il Comitato, poiché l’accoglimento del ricorso da parte del giudice, rendendo infondato il pregresso diniego dell’uno o dell’altro, o di entrambi, rappresenta titolo per un risarcimento dei danni da MVMA non tempestivamente garantita;
  4. con essa il Parlamento attribuisce alla magistratura una sorta di ultima istanza in tema di jus vitae ac necis, a prescindere da conclusioni raggiunte in base alle competenze mediche. Ha poco senso lamentare presunte ingerenze giudiziarie oltre i limiti della giurisdizione, quando è lo stesso Legislatore che cede alle toghe un potere così incisivo, con esiti irreformabili;
  5. non è ben chiaro a chi competa dare esecuzione alla decisione giudiziaria di MVMA, una volta che il vaglio medico ne ha disconosciuto i presupposti. Potrà un medico, se pure non obiettore, sottrarsi a procurare la morte a chi l’ha richiesta, pur se la decisione del giudice contrasta con la pregressa valutazione di ordine sanitario?
  6. non si capisce chi sia “il giudice territorialmente competente”, né quanto alla individuazione del magistrato chiamato a decidere – il giudice tutelare? chi se non è lui? -, né quanto alla competenza per territorio: il luogo di residenza dell’interessato? il luogo ove è sottoposto a cura? il luogo nel quale è presentata la richiesta di MVMA?
  7. nella procedura non è previsto l’intervento del pubblico ministero, che invece è la regola per le decisioni in tema di volontaria giurisdizione. Poiché il P.M. è il soggetto che nella dinamica processuale dell’ordinamento italiano è istituzionalmente preposto alla ricerca della verità, la sua assenza tradisce il favor mortis che emerge dall’intero t.u., e in particolare da questo articolo e da questo comma: come prima rilevato, l’intervento dell’Autorità Giudiziaria sembra esigibile solo qualora l’istante intenda contestare il diniego. Non vi è possibilità di comprendere per quale motivo il P.M. o altri soggetti, pure titolari di interesse, quali per es. il coniuge o i figli non siano ammessi a contestare giudizialmente l’accoglimento dell’istanza, qualora in ipotesi il giudice abbia trascurato una avvenuta revoca delle volontà suicidarie o eluso essenziali passaggi procedimentali legislativamente e tassativamente prescritti.

Il co. 8 trasmette il messaggio esplicito che obiettivo della legge non è far cessare sofferenze intollerabili, bensì provocare la morte a chiunque la richieda. L’antecedente logico di questa disposizione, mutatis mutandis, è il co. 20 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, nota come ‘legge Cirinnà’. Si ricorderà che durante la discussione di tale disciplina talune delle forze politiche che l’avevano votata avevano vantato la mancata previsione della c.d. stepchild adoption, e cioè la possibilità che il genitore non biologico adotti il figlio, naturale o adottivo, del partner: al momento dell’approvazione della legge si stava affermando l’interpretazione, poi confermata dalla Corte di cassazione (cf. https://www.centrostudilivatino.it/la-cassazione-ancora-in-favore-della-stepchild-adoption/), dell’art. 44 co. 1 lett. c) della legge 4 maggio 1983 n. 184 Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nel senso di rendere l’adozione possibile per le unioni fra persone omosessuali.

Solo in apparenza la legge Cirinnà non ha preso posizione sul punto, poiché il richiamato co. 20 dell’art. 1, trattando delle adozioni per le unioni civili, conclude stabilendo che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”; solo in apparenza, perché è del tutto evidente che l’evocazione delle “norme vigenti” includa l’attuale esegesi delle stesse. Sarebbe stato possibile convenire sulla esclusione della stepchild adoption soltanto in presenza di una disposizione che fosse andata nella direzione opposta all’indirizzo giurisprudenziale che si stava affermando, ma così non è stato. La scelta della legge n. 76/2016 è stata di recepire quanto sancito da una parte della magistratura, praeter legem.

Il co. 8 dell’art. 5 segue la medesima logica di consegnare all’autorità giudiziaria il potere di dirimere un nodo sul quale l’assunzione della responsabilità politica da parte delle Camere è essenziale e non delegabile.

Sul ruolo dei neo istituiti Comitati per la valutazione clinica, pur essi parziali oggetto di modifiche dell’art. 5, nel testo trasmesso all’Aula della Camera, si rinvia ultra, al commento all’art. 7.

6. Art. 6

(Obiezione di coscienza)

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per lassistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dellobiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui allarticolo 7 al direttore dellazienda sanitaria locale o dellazienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente.

2. Lobiezione di coscienza può sempre essere revocata o essere proposta anche fuori del termine di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione ai soggetti di cui al comma 1.

3. Lobiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dallassistenza antecedente lintervento.

4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare lespletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce lattuazione.

Al Cap. 6 § 3 del libro sono illustrate le ragioni per le quali una legge quale quella in esame debba prevedere in modo espresso l’obiezione di coscienza per il medico, e per chiunque sia chiamato a intervenire nella procedura di MVMA. Assente nella versione originaria del t.u., l’istituto è stato disciplinato a seguito della discussione nelle Commissioni riunite, ed è stato presentato come un segno di ragionevolezza da parte del relatore e delle forze politiche che ne sostengono l’approvazione.

L’esito è però insoddisfacente. Si riprenda quanto scrive sul punto la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 242/2019: “quanto, infine, al tema dell’obiezione di coscienza del personale sanitario, vale osservare che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dellaiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”. La Consulta chiarisce che non vi è alcun obbligo per i medici di assistere al suicidio di chi lo volesse o dovesse richiedere in modo autonomo e libero, e individua una vera e propria “clausola di garanzia”.

Se, come sostiene l’on Bazoli, il t.u. intende muoversi nei binari di quella decisione, il passaggio dell’obiezione di coscienza è fra quelli che rendono più evidente il deragliamento. La redazione della norma conferma in modo ancora più evidente che lo schema di riferimento continua a essere quello della legge n. 194/1978; e non solo lo schema, ma addirittura i termini, nonostante siano trascorsi 44 anni dall’approvazione di quest’ultima. Per constatarlo basta riportare l’art. 9 della 194:

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata (…) entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge (…).

L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione (…).

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure (…). La regione ne controlla e garantisce l’attuazione (…).”

L’inaccettabilità di tale disciplina dell’obiezione si fonda su più considerazioni:

  1. come già scritto per gli emendamenti approvati relativi all’art. 4, per la MVMA, come per l’ivg, i medici sono suddivisi in due: da una parte gli obiettori, dall’altra i non obiettori. Questo comporta che il medico ‘di famiglia’, che per lungo tempo ha seguito il paziente, qualora quest’ultimo richieda la MVMA è costretto, se ha sollevato obiezione di coscienza, ad allontanarsi da lui nel momento di maggiore bisogno: la relazione medico-paziente, che si fonda sulla conoscenza da parte del primo non soltanto delle patologie, bensì pure del contesto sociale e familiare del secondo, viene spezzata, e quanto sancito all’art. 2 co. 3 circa l’“adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia” resta sulla carta;
  2. avere quali interlocutori soltanto medici non obiettori rischia di trasformare costoro in passacarte della richiesta di MVMA, come avviene per il rilascio del certificato che permette di abortire, mai preceduto dalla indicazione, come pure la legge 194 impone, di concrete alternative all’aborto;
  3. si conferma il ribaltamento della prospettiva della Corte costituzionale, che vede l’assistenza al suicidio quale vicenda eccezionale in presenza di ben individuate condizioni. Secondo i parametri della Consulta, poiché ci si trova di fronte a una eccezione, il medico non dovrebbe essere tenuto ad alcuna previa e generalizzata dichiarazione, ma fermarsi solo quando nel caso concreto l’attivazione di ogni presidio sanitario o psicologico non superi la volontà di morte dell’assistito. Il t.u. trasforma invece quest’ultima in un diritto, rispetto al quale il S.S.N. non ha discrezionalità, se “gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge”; coerente con tale impostazione, il conflitto fra il diritto riconosciuto al richiedente la morte e il diritto al rispetto della coscienza del medico viene risolto previamente, estromettendo il medico obiettore. Non è la scelta del Giudice delle leggi; né è opzione rispettosa della professionalità e della deontologia del medico.
  4. si conferma il ribaltamento della prospettiva della Corte costituzionale, che vede l’assistenza al suicidio quale vicenda eccezionale in presenza di ben individuate condizioni. Secondo i parametri della Consulta, poiché ci si trova di fronte a una eccezione, il medico non dovrebbe essere tenuto ad alcuna previa e generalizzata dichiarazione, ma fermarsi solo quando nel caso concreto l’attivazione di ogni presidio sanitario o psicologico non superi la volontà di morte dell’assistito. Il t.u. trasforma invece quest’ultima in un diritto, rispetto al quale il S.S.N. non ha discrezionalità, se “gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge”; coerente con tale impostazione, il conflitto fra il diritto riconosciuto al richiedente la morte e il diritto al rispetto della coscienza del medico viene risolto previamente, estromettendo il medico obiettore. Non è la scelta del Giudice delle leggi; né è opzione rispettosa della professionalità e della deontologia del medico. Senza trascurare che se – come avviene per l’ivg -, i medici obiettori fossero numerosi, l’obbligo di assicurare l’effettuazione della procedura di MVMA, posto che, laddove questo “impegno” potrebbe avere come ricaduta la previsione quale titolo preferenziale per i concorsi dei medici la disponibilità da parte del concorrente a non esercitare il diritto all’obiezione di coscienza: come è già avvenuto in più di un concorso, per es. da parte della Regione Lazio.

7. Art. 7

(Comitati per letica nella la valutazione clinica)

  1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento del Ministero della Salute da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dall’approvazione della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione l’etica nella clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali.
  • Tali organismi dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, e costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandatitra i quali   l’adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita.

L’art. 5, come si è già avuto modo di riportare, ha introdotto la rimodulazione del termine assegnato al Comitato per deliberare il parere, precedentemente indicato in sette giorni e ora fissato in trenta giorni. A conferma dell’approssimazione nella redazione del testo già rappresentata nel libro, si deve osservare come non venga precisato né da quando tale termine decorra, né quali siano le conseguenze del mancato rispetto di esso. Se la decorrenza a quo può in ipotesi identificarsi col giorno in cui perviene il rapporto del medico (per il quale, invece, nessun termine è indicato) è impossibile che il ritardo nella esplicitazione del parere sia da leggere in termini di silenzio-assenso, come di silenzio-dissenso, dunque residuando una mera situazione di silenzio–inadempimento. Appare però improbabile che a fronte di un siffatto “inadempimento” siano azionabili i consueti rimedi previsti davanti alla giurisdizione amministrativa, quali per es. il ricorso ex art. 117 Codice processo amministrativo, per la “probabile” emendatio della giurisdizione introdotta dal co. 8 dello stesso art. 5, su cui pure si richiama il commento all’art. 5.

La stessa struttura del citato co. 8 dell’art. 5 ha introdotto – come si è visto – la possibilità di adìre l’autorità giudiziaria solo da parte di chi ha presentato domanda di MVMA e solo per impugnare il diniego della domanda. Il nuovo profilo processuale, oltre ai problemi già evidenziati supra, fa ritenere non contestabile il parere favorevole del Comitato. Se, dunque, il pronunciamento positivo da parte dell’organo di valutazione non può essere ribaltato, ciò conferma il carattere equivalente a un provvedimento definitivo e vincolante che l’impianto del t.u. assegna a tale parere, strutturalmente discostandosi dai costanti orientamenti della letteratura scientifica e dal consulto del 31 marzo 2017 del CNB-Comitato Nazionale di Bioetica, che – invece e come si è riferito nel libro al cap. 7 § 7 – raccomandano che il livello della decisione definitiva sul paziente resti prerogativa di ponderazioni mediche. Conseguentemente, i ritenuti “miglioramenti” che sarebbero stati introdotti dalle Commissioni riunite rispetto al t.u. originario, con il co. 8 dell’art. 5 invece rafforzano proprio il carattere “etico” rispetto alla componente medica delle decisioni conclusive in ordine al suicidio medicalmente assistito, imputandole alla valutazione del Comitato: con ciò esse divengono ancor più marcatamente esito di una valutazione che nega sotto il profilo antropologico ogni valore e significato all’esistenza umana quando sopravvengano circostanze patologiche o dolorose alla vita della persona istante.

Nel tentativo – non riuscito – di operare uno sbrigativo lifting per rendere meno apparente l’irrefutabile predominanza delle valutazioni “etiche”, quale emerge dalla dinamica normativa prescelta, il testo approdato nell’Aula della Camera ha mutato la denominazione dei collegi chiamati a rendere il parere da Comitati per l’etica nella clinica a Comitati per la valutazione clinica. Tuttavia, a fronte della cancellazione del sostantivo “etica” nessuna modifica funzionale è stata introdotta, apparendo anzi – come si è detto – piuttosto enfatizzato il valore provvedimentale del relativo “parere”, con le conseguenze – queste sì – etiche attribuite alla “valutazione” del Comitato, esposte nel libro al cap. 7.

Sono da confermare pure le censure di incompletezza e di indeterminatezza della disciplina legislativa ipotizzata per i Comitati rimarcate sempre al cap. 7 ai §§ 8-12 del libro. Il nuovo testo, nel descrivere con caratteri ancora troppo vaghi e generici la composizione dei Comitati, aggiunge competenze giuridiche e di palliativisti alla ancor più indistinta previsione iniziale, ma rimane pur sempre lontano da uno standard di sufficienza, alla luce dei generali parametri di cui all’art. 97 Cost. e di quelli specifici impartiti dalle fonti scientifiche in materie, che raccomandavano per es. anche la presenza di infermieri, esperti di rischio sanitario, epidemiologi, religiosi, mediatori culturali, psicologi, assistenti sociali.

8. Art. 8

(Esclusione di punibilità)

  1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
  2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata. le seguenti condizioni: a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita sia stata formulata da persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e la volontà di questa si sia formata liberamente e consapevolmente e sia stata inequivocabilmente accertata; b) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; c) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Non ci sono modifiche sostanziali da segnalare: per il commento si rinvia al libro.

9. Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:

  1. individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;
  2. definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di dell’assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita;
  3. definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata ed ai suoi familiari;
  4. determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa in modo digitale;
  5. definisce le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219;
  6. definisce le modalità di monitoraggio e di implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale.

2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato  di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Le modifiche innestate nella versione arrivata all’aula rispetto al precedente testo dell’articolo finale appaiono, fino alla lettera d) del co. 1, prive di portata sostanziale: è sufficiente perciò rinviare alle riflessioni sul punto riportate nel libro al § 13 del cap. 7. Meritano invece un cenno di riflessione le lettere aggiuntive e) ed f), che incrementano in modo spropositato le competenze “attuative” del Ministro della Salute. Quest’ultimo dovrebbe, ai sensi della nuova lettera e), dare corso a una “informazione capillare” sulla legge n. 219/2017 sulle c.d. “disposizioni anticipate di trattamento”, immotivatamente sovrapponendosi alle previsioni in proposito già contenute all’art. 4 co. 8 della stessa legge n. 219/2017, che assegna in proposito anche importanti competenze alle Regioni, superate dalla nuova previsione.

La nuova lettera e) è poi significativa della stretta consequenzialità che il legislatore ora riconosce sussistere fra la legge n. 219/2017 e lo svolgimento coerente della stessa in ipotesi eutanasiche, quali l’attuale proposta di suicidio medicalmente assistito. All’opposto, quando nel corso dei lavori parlamentari di quella legge uno sparuto gruppo di deputati, unitamente – fra gli altri – al Centro studi Rosario Livatino (https://www.centrostudilivatino.it/appello-di-oltre-250-giuristi-sono-chiamate-disposizioni-anticipate-di-trattamento-la-sostanza-e-eutanasia/) aveva segnalato che tale proposta conteneva una breccia verso derive eutanasiche, tale prospettiva era stata categoricamente negata dalla più parte dei commentatori e dei sostenitori politici e parlamentari di quella disciplina del c.d. “biotestamento”.

Ancora più censurabile è la previsione aggiuntiva di cui alla lettera f), secondo la quale il solo Ministero della Salute dovrebbe/potrebbe definire con un proprio decreto “le modalità di monitoraggio e di implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale”. Nel libro si è ricordato la mancata diffusa attuazione delle cure palliative in Italia (cap. 1 § 3), attestato anche dalle conclusioni dell’inchiesta svolta dalle competenti commissioni della Camera dei deputati (cf. Indagine conoscitiva sull’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all’ambito pediatrico, approvata dalla XII Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, XVIII Legislatura).

Il solo prospettare che in appena sei mesi un semplice decreto ministeriale colmi l’enorme gap fra la situazione attuale e gli oltre dieci anni che la separano dalla legge n. 38/2010 è così velleitario da farlo apparire una mera iperbole retorica, maldestramente giustapposta al testo Bazoli al mero frustrante scopo di derubricare il tema delle cure palliative da “diritto” riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 a orpello formalistico da offrire quale foglia di fico per la coscienza di qualche parlamentare, o come espediente da citare nei pubblici dibattiti per sfuggire a una delle insormontabili obiezioni sollevabili rispetto all’impianto dell’intero testo offerto all’aula di Montecitorio. Né sfugge che dotare in modo minimale le Regioni italiane di cure palliative affinché quel “diritto” costituzionale sia effettivamente fruibile per i pazienti comporta oneri finanziari ingenti, per la copertura dei quali nella proposta in esame non vi è la minima traccia. Inaccettabile è infine la semplificazione che vorrebbe le sensibili e gravi questioni aperte per l’effettività delle cure palliative in Italia, sbrigativamente concentrate su un singolo Ministro: così, il tentativo di attribuire alla capacità di decretazione dello stesso una improbabile potenza taumaturgica, purtroppo, serve solo a dimostrare la strumentalità e l’inconsistenza di questa nuova lettera f).


[1] “Suicidio assistito, il testo argina derive eutanasiche”, intervista ad A. Picariello su Avvenire, 15/12/2021.

[2] “Flick: suicidio assistito, legge condivisa per stoppare deriva referendaria”, intervista ad A. Picariello su Avvenire, 14/01/2022.

[3] Carlo Casalone S.J., La discussione parlamentare sul “suicidio assistito”, in La Civiltà CattolicaQuaderno 4118, pp. 143 – 156, Anno 2022, Volume I.

[4] Idem.

[5] cf. Cap. 12 del libro.

[6] Cf. Carlo Casini, Francesco Cieri, La nuova disciplina dell’aborto, Cedam, Padova 1978

[7] Sulla dialettica fra ‘dignità’ e autodeterminazione cf. M. RONCO, Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto? Pag. 287 ss.