“I gravi errori della Toscana”, di Leonardo Bianchi, costituzionalista dell’Università di Firenze

Il Consiglio Regionale della Toscana sta per votare la legge sull’introduzione del suicidio assistito. Lagiurisprudenza costituzionale consolidata, fin dalla sentenza sulle D.A.T. del 2016, esplicitamente riserva in via esclusiva alla legge statale la disciplina del fine vita ed esclude che, in sua assenza, la materia possa essere disciplinata altrimenti, nemmeno da una legge regionale cedevole rispetto ad una futura legge statale: perciò, risulta mistificante sostenere che la Regione verrebbe in aiuto alla Corte stessa. Esiste il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni persona, “il primo dei diritti inviolabili”, non quello di riconoscere la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Il supremo principio costituzionale di eguaglianza esige parità di trattamento nell’esercizio del fondamentale diritto alla vita su tutto il territorio nazionale,eguaglianza nella tutela che manca nel testo toscano, mentre su ordinamento civile e penale e livelli essenziali di assistenza vi è competenza esclusiva dello Stato.

Il valore del bene supremo coinvolto – la vita della persona – ne fa materia delicatissima, in cui la disciplina procedimentale ed organizzativa incide in termini estremamente pesanti sulla stessa configurazione ed ampiezza della facoltà a ricorrere al suicidio medicalmente assistito, ben oltre la materia di tutela della salute di competenza regionale. Dunque, si prospetta tutt’altro che un intervento in punta di piedi, meramente applicativo delle sentenze della Corte, come viene riduttivamente presentato.

La sentenza n. 242/2019 della Corte risulta già direttamente applicabile laddove esime dalla responsabilità penale chi aiuti al suicidio in presenza delle quattro condizioni che riguardino il sofferentefintanto che sulla materia non intervenga il Parlamento”, sicché la Corte reputa doveroso consentire al Parlamento ogni opportuna riflessione ed iniziativa”. Vi è, comunque, l’elevatissima probabilitàche la Consulta ritenga illegittima la legge in esame giudicando prevalente ed assorbente, nel caso di specie, la potestà esclusiva statale. Aiuta la Corte questo? Questa è pietas verso il sofferente?

Serve una legge del Parlamento proprio per “tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere (sent. 135/2024 della Corte). Con stile di pietas davvero autentico nei loro confronti e di contrasto alla cultura dello scarto, vanno evitate ingiustificabili disparità di trattamento, per casi analoghi, tra Regioni ed Asl (pure nella stessa Regione), senza alimentare un turismo della morte in conflitto frontale con il principio di eguaglianza sul primo, e preliminare, dei diritti delle persone.

Perciò, va applicato anche il principio costituzionale di leale collaborazione tra Regioni e Stato in materia, senzafughe in avanti fuori competenza: Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia hanno approvato pregiudiziali di costituzionalità ed interrotto l’iter, il Veneto ha bocciato la legge, Puglia ed Emilia Romagna hanno escluso la legge a favore di un provvedimento amministrativo.Invece, la Commissione Giustizia del Senato lavora sulla legge nazionale: costituzionalmente, è la sola strada. La Regione può attivarsi in Conferenza Stato/Regioni e, perstimolo ed impulso, esercitare l’iniziativa legislativa diogni Consiglio Regionale verso le Camere: perché non l’ha fatto?

Sono, invece, le cure palliative, ed in particolare la sedazione palliativa profonda continua, quelle su cui si fonda, per la Corte costituzionale e la Corte Europea dei Diritto dell’Uomo, il diritto ad un fine vita dignitoso e non sofferto! E sono prestazioni, queste sì, riconducibilialla tutela della salute quale materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni; ma di questo tema né la pdl regionale, né il Testo emendativo licenziato dalla Commissione si occupano se non per considerarne il rifiuto quale possibile presupposto per accedere al suicidio medicalmente assistito (art. 3, co. 4).

Oltretutto, dopo l’estate ci saranno le elezioni regionaliin Toscana. Questa legge impegna la stessa coscienza dei Consiglieri regionali ed, a differenza delle Camere, ilConsiglio regionale ha il voto palese: così, una convenzione di correttezza istituzionale deve subitopubblicamente e seriamente escludere nei partiti ripercussioni del voto sulla legge dalle candidature alle prossime elezioni. Se, poi, la legge fosse approvata, sarebbe prevedibile un’impugnazione in Corte costituzionale, con più che fondate e ragionevoli probabilità di successo proprio mentre il Parlamento lavora alla legge. Ma fare biecamente, nel frattempo, campagna elettorale sul fine vita contribuirebbe ad alimentare il degrado nella vita pubblica.

 

di: Leonardo Bianchi, costituzionalista.